Condominio

Premessa

Il Codice Civile riserva alla materia condominiale (della comunione in generale) gli articoli dal 1100 al 1139 e nelle Disposizioni di Attuazione dall'art. 61 al 72. Numerosissimi sono gli autori che trattano l'argomento e molte le sentenze, eppure spesso nei condomini si ingenerano contenziosi o per la non conoscenza della materia o perchè ci sono effettivamente casi particolari, non facilmente interpretabili.
Di seguito, solo una sommaria descrizione della materia in relazione ai lavori che possono essere oggetto di una consulenza tecnica.

Lavori di Manutenzione

(ved. anche Tabelle millesimali del Condominio)

Le spese ordinarie e straordinarie spesso sono oggetto di dubbia interpretazione. Dal punto di vista giuridico sono lavori di "ordinaria manutenzione" quelli che devono eseguirsi per evitare che un impianto o un elemento di un edificio (o sue pertinenze) si deteriori.
Sono invece lavori di "straordinaria manutenzione" quelli che sono imprevedibili e che si rendono necessari a seguito di forza maggiore o di eventi eccezionali: tra questi ultimi si considera il lungo trascorso del tempo.
Ad esempio, la tinteggiatura del vano scala non può essere considerata come spesa straordinaria poichè per il decoro e la pulizia deve essere rinnovata ogni 4-5 anni. Invece, il rifacimento o totale o parziale del rivestimento del fabbricato, che sia intonaco civile o piastrellatura, a causa del lungo trascorre del tempo si deve intendere come manutenzione straordinaria.

La differenza ha notevole importanza perchè oltre a poter cambiare la ripartizione delle spese nell'ambito del condominio, influenza la tipologia di atto urbanistico che deve essere presentato al competente ufficio comunale.

impalcatura per la manutenzione di condominio

 

Dal punto di vista tecnico i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc. sono individuati dall'Art. 3 D.P.R. 380/2001  (coord. con D.L. 40/2010) e dagli strumenti urbanisti locali. Le conseguenti pratiche urbanistiche sono elencate di seguito.

Attività di Edilizia Libera

L'Art. 6 co. 1 D.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia individua gli interventi che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, in sintesi sono: manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra nell'esercizio dell'attività agricola e serre stagionali.

Il seguente comma 2 dell'Art. 6 D.P.R. 380/2001 definisce, invece, gli interventi che seppur di attività libera sono condizionati comunque ad una Comunicazione Inizio Lavori agli uffici competenti del comune (con allegata tutta la documentazione necessaria: autorizzazioni, pareri, ecc.).
Tali interventi sono sinteticamente: manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (90 giorni), pavimentazione e finitura di spazi esterni, pannelli solari fotovoltaici, aree ludiche senza fini di lucro e di arredo di aree pertinenziali degli edifici.
Limitatamente alla manutenzione straordinaria, oltre alla comunicazione, deve essere allegata una relazione tecnica asseverata (da un tecnico abilitato) ai sensi del D.L. n. 40-2010.
Le Regioni possono individuare ulteriori categorie d'intervento ai fini della suddetta comunicazione.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.


Interventi soggetti a Permesso di Costruire

Sono realizzabili mediante Permesso di Costruire gli interventi previsti dall’art.10 e 22, comma 3 e 7, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.  ed, in Campania, ai sensi dell’art. 2, commi 6-7-8 della Legge Regionale 28 novembre 2001 n. 19 (così come aggiornato dall'art. 49 della L.R. n. 16/2004).

DIA o SCIA

Tutti gli interventi edilizi che non rientrano nei precedenti (attività libera o soggetti a Permesso di Costruire) sono subordinati a quello che il T.U. dell'Edilizia chiama Denuncia di Inizio Attività D.I.A. che ora è stata sostituita dalla Segnalazione Certifica Inizio Attività S.C.I.A.
Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli interventi previsti dall’art 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e ed, in Campania, dall’art. 2 del della L. R. 28 novembre 2001 n. 19 (così come aggiornato dall'art. 49 della L.R. n. 16/2004.
Va precisato che la S.C.I.A è esclusa nei casi di sussistenza di vincoli ambientali (ad esempio DLgs 42/2004), ovvero preventivamente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, vanno quindi acquisite le autorizzazione/nulla-osta/pareri necessari, ed allegati alla stessa.

Elaborati Tecnici

Quindi, nel caso di Comunicazione di Attività Libera comma 2 Art. 6 per manutenzione straordinaria, S.C.I.A. o Permesso di Costruire è necessaria l'attività di un tecnico per la redazione del progetto (relazione ed elaborati grafici) nonchè tutta la documentazione necessaria all'ottenimento degli eventuali pareri-autorizzazione-nulla-osta, ove richiesti.


Per maggiori informazioni, preventivi per consulenza e assistenza tecnica, potete  contattarmi ai recapiti in fondo pagina.


Riferimenti:

Art.3  D.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia - "Definizioni degli interventi edilizi"

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


Art.6  D.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia - "Attività edilizia libera"

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
 a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
 a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
 b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 d) i pannelli solari, fotovoltaici ((...)), a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
 a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
 b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
 c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.
 8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni.


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