IMU Come si applica l’imposta
municipale propria per l’anno 2012
OGGETTO
DELL’IMU (fonte: Ministero delle Economia e delle Finanze)
L’IMU sostituisce l’ICI e, per
la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e
comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non
locati o non affittati.
L’IMU si applica al possesso di
qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa.
L’imposta, quindi, è dovuta per
il possesso dei:
•
fabbricati in cui rientrano anche i
fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
•
aree fabbricabili;
•
terreni in cui rientrano sia quelli
agricoli sia quelli incolti.
CHI
DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi sono :
•
il proprietario di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
•
il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
•
l’ex coniuge affidatario della casa
coniugale;
•
il locatario per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
CALCOLO
DELL’IMPOSTA
Per calcolare l’IMU si determina
prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato
nei modi previsti dalla legge e, poi, su tale valore si applica l’aliquota
prevista per la particolare fattispecie.
LA BASE
IMPONIBILE DEI FABBRICATI
ISCRITTI IN CATASTO
Per tali fabbricati la base
imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene
prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
•
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
•
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
•
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/10 e D/5;
•
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65
a decorrere dal 1° gennaio 2013;
•
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.
RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE
•
per i fabbricati di interesse
storico o artistico
•
per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
FABBRICATI GRUPPO D
Per i fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al
valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Per l’anno 2012, il decreto è
stato emanato il 5 aprile 2012.
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
L’abitazione principale consiste
in:
•
una sola unità immobiliare iscritta
o iscrivibile in catasto;
•
nella quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
LE
PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono
esclusivamente quelle
accatastate nelle categorie:
•C/2:
magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità
immobiliare abitativa;
•C/6:
stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
•C/7:
tettoie.
Il contribuente può considerare
come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per
ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti
ciascuna ad una categoria catastale diversa.
Se la soffitta e la cantina, entrambe
classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il
contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo
per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.
•
L’aliquota per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze èpar a 0,4%;
•
I comuni possono aumentarla o
diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
•
Detta aliquota potrà, pertanto,
oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%
ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE
Le aliquote per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
§ alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
§
e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non
locata posseduta da:
§
anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;
§
cittadini italiani residenti all’estero.
LA
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
•
Per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una
detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la
destinazione;
•
se l’unità immobiliare èadibit ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la
destinazione stessa si verifica.
Ad esempio, se l’abitazione è
posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a
ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).
Se, invece, l’abitazione
èpossedut da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a
ciascuno di essi spetta la detrazione di €5 (€ 200/4).
ALTRI
CASI DI DETRAZIONE
•
La sola detrazione prevista per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o altrimenti denominati.
LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
•
La detrazione di € 200 èmaggiorat
di €5 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo
stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
•
La maggiorazione non può superare €
400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della
maggiorazione non può risultare superiore a € 600.
CALCOLO
DELLA MAGGIORAZIONE
Il diritto alla maggiorazione
spetta:
•
fino al compimento del 26° anno di
età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è
verificato l’evento.
•
per potere computare l’intero mese
nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del
mese in poi;
la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
Se i componenti del nucleo
familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per
nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza
anagrafica dei rispettivi componenti.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
PROPRIETARIO UNICO CON DUE FIGLI DI
ETÀ INFERIORE A 26 ANNI
•
Rendita catastale
dell’abitazione =
€ 750
Rendita catastale x 168*=
€126.00 (base imponibile)
Aliquota di base relativa
all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
€ 126.000 x 0,4 % = €50 (IMU
annua lorda)
Detrazione per abitazione
principale = €200
Maggiorazione per figli = €5 x 2
(figli) = € 100
•
Rendita catastale della
pertinenza (C/2
oppure C/6 oppure C/7) = €60
Rendita catastale x 168*= €10.08
(base imponibile)
€ 10.080 x 0,4% = €40,3 (IMU
annua lorda)
* Per semplicità
di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che
comprende la rivalutazione della rendita del 5%.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
Il versamento dell’IMU è
effettuato in tre rate:
•
la prima e la seconda rata in
misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di
base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17
settembre;
•
la terza rata è versata, entro il
17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con
conguaglio sulle precedenti rate;
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
In alternativa il
contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
•
la prima rata entro il 18 giugno,
in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la
detrazione;
•
la seconda rata, entro il 17
dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con
conguaglio sulla prima rata;
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale €50 x
33,3 % = € 167,83 +
IMU pertinenza € 40,32 x 33,3 %
=
€ 13,43
IMU lorda € 181,26 –
Detrazione €20 x 33,3 % = € 66,6
–
Maggiorazione € 100 x 33,3 % =
€ 33,3 =
IMU netta da pagare entro il
18 giugno €
81,36 con arrotondamento €
81,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare
nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6
+ € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento €10.
ESEMPIO
COMPILAZIONE F-24
2^ Rata entro il 17 settembre
IMU netta da pagare =
€81,36
con arrotondamento €
81,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare
nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a €66, +
€ 33,3 = €99, con arrotondamento € 100.
3^ Rata entro il 17
dicembre
Se le aliquote non subiscono
modificazioni il saldo èpar alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma
delle prime due rate già versate.
Se, invece, il comune, a
settembre, delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il
17 dicembre sarà così determinata:
€ 126.000 (base imponibile
abitazione) x 0,5% = €63 (imposta annua lorda abitazione)
€ 10.080 (base imponibile
pertinenza) x 0,5% = €50, (imposta annua lorda pertinenza)
IMU lorda € 680,4 –
Detrazione annua
€200 –
Maggiorazione
€100
=
IMU ricalcolata in base alla
nuova aliquota € 380,4 –
IMU pagata in acconto = € 81+ €8
=
€162 =
IMU netta da pagare entro il
17 dicembre
€218,4 con arrotondamento €218
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare
nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200+
€10 = €30 – 200 (detrazione utilizzata in acconto) = €10.
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 2 RATE
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale €50 x
50% = € 252
+
IMU pertinenza € 40,32 x 50 % =
€ 20,16 =
IMU lorda
€272,16 –
Detrazione € 200 x 50 %
€100 _
Maggiorazione € 100 x 50 % =
€50 =
IMU netta da pagare entro il
18 giugno €
122,16 con arrotondamento € 122,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare
nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a €10 +
€5 = €15
ESEMPIO
COMPILAZIONE F-24
2^ Rata entro il 17 dicembre
L’importo del saldo èugual a
quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni.
Se, invece, il comune a
settembre delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17
dicembre, sarà così determinata:
IMU abitazione principale
€ 630 +
IMU pertinenza
€ 50,4 =
IMU lorda
€ 680,40 –
Detrazione
€ 200 –
Maggiorazione
€ 100 =
IMU ricalcolata in base alla
nuova aliquota € 380,4 –
IMU pagata in acconto
€ 122 =
IMU netta da pagare entro il
17 dicembre € 258,40
con arrotondamento € 258
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare
nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a €20 +
€10 = €30 –15 (detrazione utilizzata in acconto) = €150.
CASI
PRATICI DOMANDE E RISPOSTE
Se due coniugi risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono
usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?
Per abitazione principale si
intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile.
Se due coniugi risiedono in
due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire
delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi
hanno due figli di età
non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione?
Nel caso in questione gli
immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono
usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione
principale.
Per quanto riguarda la
maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile
in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter usufruire della
maggiorazione per i figli è richiesta che questi siano fiscalmente a carico?
No, poiché le uniche condizioni
richieste dalla legge sono che i figli abbiano un’età non superiore a 26 anni e
che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione
principale.
Se padre e figlio possiedono
ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il
figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?
Le agevolazioni per abitazione
principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi
dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il
figlio potrà usufruire dell’aliquota ridotta e della intera detrazione di € 200.
Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà
tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come “altro fabbricato”
utilizzando l’aliquota relativa ad immobili diversi dall’abitazione principale.
Per l’IMU, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di
assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti.
Se un soggetto risiede
anagraficamente in un immobile di sua proprietà
ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è
proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell’IMU può
usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?
Le agevolazioni per l’abitazione
principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi
dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.
Pertanto, nel caso di specie,
non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare
l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l’immobile
come abitazione a disposizione.
Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà
e uno possiede il 30% e l’altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200
spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso?
Nel caso in cui l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali,
indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il
quale la destinazione stessa si verifica.
Per quanto riguarda le
pertinenze dell’abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina
risulta accatastata unitamente all’abitazione?
Il contribuente può intendere
come pertinenza dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari
accatastate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre
pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.
In tale limite rientra anche la
pertinenza accatastata unitamente all’abitazione principale. Per cui, nel caso
prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad
altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale
categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente
all’abitazione principale.
Come bisogna calcolare l’IMU
nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate
unitamente all’abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette
pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria
catastale C/2?
In tal caso, non essendo
possibile scindere le due unità accatastate unitamente all’abitazione, il
contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo
per un’altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria
catastale C/6 o C/7.
ALTRI
FABBRICATI
L’ALIQUOTA DI BASE
•
L’aliquota di base è pari a 0,76 %.
•
I comuni possono aumentarla o
diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.
•
Detta aliquota potrà, pertanto,
oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.
IL
COMUNE PUÒ, INOLTRE, VARIARE L’ALIQUOTA DI BASE NEI SEGUENTI CASI:
•
immobili non produttivi di reddito
fondiario: l’aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all’1,06 % e
diminuita fino allo 0,4 %;
•
immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'IRES: l’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all’1,06 %
e diminuita fino allo 0,4 %;
•
fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dall'ultimazione dei lavori: l’aliquota dello 0,76 % può essere aumentata
fino all’1,06 % e diminuita fino allo 0,38 %
LA QUOTA
DI IMPOSTA RISERVATA ALLO
STATO
E’ riservata allo Stato la quota
di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile
di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base
pari allo 0,76%.
La quota di imposta risultante è
versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza
comunale.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012
Il versamento dell’IMU è
effettuato in generale in due rate:
•la prima
rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura
pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
• la seconda
rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
ESEMPIO
DI CALCOLO DELL’IMU PER UN’ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
Abitazione tenuta a
disposizione posseduta al 100 % per l’intero anno da un solo proprietario:
Rendita catastale
dell’abitazione = € 750
Rendita catastale x 168* =
€ 126.000 (base imponibile)
Aliquota di base = 0,76 %
€ 126.000 x 0,76 % = €
957,60 (IMU annua)
La quota di IMU riservata
allo Stato si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota di base pari
allo 0,76 % e calcolando la metà dell’importo ottenuto:
€ 126.000 x 0,76 % = € 957,60 /
2 = € 478,80 (IMU annua riservata allo Stato).
La quota di IMU spettante al
comune èpar alla differenza tra l’IMU annua e l’IMU
riservata allo Stato e cioè € 478,80.
*
Per semplicità di calcolo la
rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 X 160) che comprende la
rivalutazione della rendita del 5%
A decorrere dall’anno di imposta
2012, per l’abitazione non locata, il contribuente non pagherà né l’IRPEF né
l’addizionale comunale e regionale all’IRPEF, perché tali imposte sono
sostituite dall’IMU.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER
L’ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
Il contribuente effettua il
versamento dell’IMU in due rate:
•la prima
rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura
pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
• la seconda
rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
1^ Rata entro il 18 giugno
Quota riservata allo Stato
€ 478,80 x 50% = € 239,40 con
arrotondamento
€ 239,00
(codice tributo per F-24: 3919)
Quota spettante al comune
€ 478,80
- €239,4 = €
239,40 con arrotondamento € 239,00
(codice tributo per F-24: 3918)
IMU totale da pagare entro il
18 giugno € 478,00
ESEMPIO
COMPILAZIONE F-24
L’IMU
NEL SETTORE AGRICOLO
LA BASE
IMPONIBILE DEI TERRENI
diretti e da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito
dominicale èprim rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110. Per gli altri
terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima
rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.
L’ALIQUOTA DI BASE
•
L’aliquota di base èpar a 0,76 %;
I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti
percentuali;
Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46%
ad un massimo di 1,06%
AGEVOLAZIONI PER I TERRENI
Non sono considerati
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP,
iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
I terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta
gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta
gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta
gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
LA QUOTA
DI IMPOSTA RISERVATA ALLO
STATO
E’ riservata allo Stato la quota
di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile
di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base
pari allo 0,76%.
La quota di imposta risultante
èvs dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012
Il versamento dell’IMU è
effettuato in generale in due rate:
la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni
ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote
di base;
la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
LE
ALIQUOTE PER I FABBRICATI RURALI
•
L’aliquota per i fabbricati rurali
ad uso strumentale èpar a 0,2 %
I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Il versamento dell’IMU è
effettuato in due rate:
•
la prima rata, entro il 18 giugno,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell’importo
ottenuto applicando l’aliquota di base pari a 0,2%;
•
la seconda rata, entro il 17
dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con
conguaglio sulla prima rata.
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI NON CENSITI
Il versamento dell’IMU è effettuato in unica rata
entro il 17 dicembre 2012.
ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO
Sono esenti:
•
i fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/6789. Ai fini dell’esenzione è
sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune
ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune
sia parzialmente montano;
•
i terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14
giugno 1993.
Risolti i dubbi ?
oppure leggi anche le
FAQ.
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