APE Attestato di Prestazione Energetica

Efficienza Energetica degli Edifici

Dal 2015 sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.

l decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2

 

’attestato di prestazione energetica debba essere allegato obbligatoriamente al contratto di vendita. Pena una multa da 3.000 a 18.000 euro e l'obbligo di allegare poi l'attestazione agli atti di trasferimento immobile

Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”

la questione della durata dell'APE

La validità dell'attestazione nel comune parlare è brutalmente semplificata nel dire valido 1 anno o 10 anni. La validità è stabilità per norma ma ci sono una serie di casi particolari per cui occorre far riferimento, oltre che al buon senso,   a chiarimenti (FAQ) dell' Agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico. Al punto 2.7 si comprende che si può emettere un APE con 10 anni di scadenza con impianto staccato e inattivo, ma poi al momento dell'allaccio si ricade nella casistica sintetizzata nell'articolo che ti allego. Affinché l'APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d'impianto ed il rapporto di controllo (allegato I o II) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell'APE è al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Orbene, la norma prescrive alle regioni  controlli a campione almeno per il 2% di tutti gli APE inviati.

Le sanzioni per mancata allegazione o false dichiarazioni

L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato obbligatoriamente al contratto di vendita, pena una multa da 3.000 a 18.000 euro ovvero nelle locazioni dichiarare che esite ed è stato messo a disposizione dell'inquilino. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa varia tra 1.000 e 4 mila euro. Anche il certificatore, di cui al paragrafo successivo e il proprietario sono esposti in caso di false dichiarazioni, a pesanti sanzioni, fino a 5000 euro, si pensi all'obbligo di allegazione della certificazione di conformità e verifica degli impianti che devono essere sottoposti a verifica biennale.

Il certificatore energetico

Esiste in questo tema confusione tra certificato e attestazione e tra certificatore e dichiarante su cui non è il caso di dilungarsi ed il lettore potrà approfondire autonomamente anche su wikipedia alla voce certificato. Più propriamente in questo caso si dovrebbe parlare di asseveratore di prestazione energetica in quanto è un libero professionista che assevera i fatti, osservazioni, pareri, attestazioni, progetti, rilasciando un'attestazione. In ogni caso, il cosiddetto "certificatore energetico" può essere un tecnico abilitato alla progettazione di impianti ovvero un qualsiasi diplomato che abbia seguito un apposito corso sulla materia energetica che DEVE poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" attestando l'assenza di conflitti di interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

ESEMPIO DI APE del Ministero dello sviluppo economico

Per ogni dubbio sui CASI CONCRETI di redazione di APE, per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero ha pubblicato due serie di FAQ (risposte alle domande frequenti) 2015 e 2016 a beneficio degli operatori del settore:

Domande frequenti - Documento del 1° agosto 2016 (FAQ - APE e requisiti minimi)

Domande frequenti - Documento del 21 ottobre 2015 (FAQ- APE e requisiti minimi)

L'Ing. Gianluca Totoli è a disposizione per ogni chiarimento e PREVENTIVI ai fini della redazione della certificazione energetica.




Email: studio @ gianlucatotoli.it